Camper Club Italia APS - Tel: 342 0275672 info@camperclubitalia.it

Assicurazione

Le attività ricreative ed organizzative del Club godono di una copertura assicurativa responsabilità civile e danni grazie ad un'apposita polizza stipulata con La Compagnia Vittoria Assicurazioni, nostro sponsor, il cui numero viene correntemente riportato nello specchietto riassuntivo dove sono elencate le condizioni di partecipazione ai vari raduni. Di seguito una sintesi delle condizioni.

Descrizione del rischio
L’impresa assicura, alle condizioni previste dalle norme e dalle condizioni particolari e aggiuntive, con riferimento agli obblighi assicurativi del D.lgs. 17.3.95 n. 111 e della CCV (legge 27 dicembre 1977 n. 1084) la responsabilità civile dell’assicurato nella sua qualità di esercente un’agenzia di viaggio che effettua l’attività assicurata di seguito indicata:

Pattuizioni Particolari
Organizzazione per associati e non di raduni, escursioni, gite e passeggiate, compresa attività' di intermediazione con riferimento alle condizioni generali di assicurazione.
Si conviene che il premio annuo anticipato e' riferito ad un massimo di 30 raduni mentre l'eventuale numero eccedente sarà' regolato per ogni ulteriore raduno
Si precisa inoltre che devono intendersi valide le seguenti modifiche alle condizioni generali di polizza:

1. Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’assicurato:
- ai sensi della C.C.V. (Convenzione internazionale sul contratto di viaggio ratificata il Italia con la L. 1084/1977);
- nonché ai sensi del D.Lgs n. 111/1995 (Attuazione della direttiva CEE n. 90/314 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti, tutto compreso);
2. Limiti di risarcimento
In deroga a quanto riportato nel frontespizio di polizza, per la responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi delle suddette Leggi, la garanzia è prestata:
- per i danni a cose e per le perdite patrimoniali, con uno scoperto pari al 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 150,00 per ogni persona danneggiata;
3. Estensioni territoriali
L’assicurazione vale per il mondo intero.
4. Estensioni di garanzia
A - danni ai bagagli
La garanzia comprende i danni da sottrazione, distruzione, deterioramento dei bagagli e degli oggetti personali dei viaggiatori-clienti, esclusi in ogni caso denaro, preziosi e titoli di ogni genere. Questa garanzia s’intende prestata con l’applicazione di una franchigia di Euro 150,00 per ogni persona danneggiata;
B - spese per evitare e/o diminuire i danni
Nel caso in cui, a seguito di inadempimento totale o parziale dei servizi di trasporto, alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all’esecuzione del viaggio, l’assicurato si trovasse nella necessità di portare a termine tali servizi, ivi compreso il rimpatrio e/o comunque il raggiungimento della destinazione prevista dal contratto, la Società autorizza l’organizzazione di tali servizi sempreché l’evento dannoso sia risarcibile ai termini di polizza. Questa garanzia è quindi relativa alle maggiori spese incontrate per evitare e/o contenere i danni, sempreché le stesse siano ragionevolmente necessarie allo scopo. La presente estensione di garanzia s’intende prestata con lo scoperto del 10%, con il minimo di Euro 500,00 e sino alla concorrenza di Euro 520.000,00, quale massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo.
C - committenza auto
L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi dell’art. 2049 del c.c. per i danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti o collaboratori in genere in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa di Euro 260,00 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi d’Europa, qualora per il veicolo sia stata rilasciata Carta Verde operante per la circolazione dello stesso.
D - attività complementari
Si assicura inoltre la responsabilità civile derivante all’assicurato:
- da attività accessorie quali, per esempio, quelle svolte per i fini promozionali, pubblicitari e di pubbliche relazioni, che si tengono anche al di fuori degli uffici dell’assicurato;
- dalla partecipazione a fiere, mostre e da allestimento di stands in grandi magazzini e/o negozi;
- dalla proprietà di cartelli ed insegne pubblicitarie.
E - qualifica di terzi agli accompagnatori e dipendenti non INAIL
Sono considerati terzi gli accompagnatori designati dall’assicurato e in genere i suoi dipendenti non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, in quanto non debbano, per fatto proprio, rispondere degli eventi dai quali essi abbiano riportato lesioni od altri danni.
F - lavori presso terzi
In parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione, l’assicurazione è estesa:
- a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’assicurato o da lui detenute;
- alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse.
Queste estensioni di garanzia sono prestate con una franchigia assoluta di Euro 260,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 25.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

Area utente


Iscrizione newsletter

captcha 
I agree with the Privacy e Termini di Utilizzo

Contatti

 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
+39 342.0275672
+39 051 5064806
Piazza dei Colori, 14/A - Bologna

Cookie Policy

Privacy Policy

Seguici